Progetto
Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 46Fedlex · Progetto
Allegato 215 (art. 2 cpv. 2)
Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità
1. Controlli di base degli effettivi di animali
1.1 Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate.
1.2 Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti): le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate.
2. Controlli di base dei dati sulle superfici nonché delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva
2.1 Dati sulle superfici: la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le colture dichiarate vanno verificate in loco.
2.2 Superfici con contributi per singole colture: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco.
2.3 Superfici con un contributo per la produzione estensiva: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco.
3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)
3.1 SPB con contributo del livello qualitativo I: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 201316 sui pagamenti diretti.
3.2 SPB con contributo del livello qualitativo II: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 18a LPN e che sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II, non devono essere svolti controlli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 201317 sui
15 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4517).
16 RS 910.13
17 RS 910.13