Progetto
Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 42Fedlex · Progetto
L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.
2 Gli organi di diritto privato, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19967 sull'accreditamento e sulla designazione, devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»8. Essa non si applica per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:
a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose, lupini e colza;
b. contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione;
c. contributo per la qualità del paesaggio;
d. contributi per l’efficienza delle risorse.
3 Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per il rispettivo settore.
4 Se una persona addetta al controllo constata un’infrazione contro una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20169 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN), l'infrazione va comunicata alle competenti autorità d'esecuzione, anche se la persona addetta al controllo non aveva il compito di controllare l’osservanza della disposizione in questione.
Art. 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli
1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo l’articolo 3 della presente ordinanza e secondo l’articolo 2 capoverso 4 OPCN10.
2 Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo:
a. quali settori presso quali aziende deve controllare;
b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e
c. quando deve svolgere controlli.
3 L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro settori di competenza.
7 RS 946.512
8La norma menzionata può essere consultata e reperita presso l’Associazione svizzera di
normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.