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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Art. 2 Controlli di base

1 I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 nei settori di cui all'allegato 1 sono rispettati in tutta l'azienda.

2 Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell'allegato 2.

3 I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo, a condizione che le ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

Art. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

1 Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all'allegato 1, tenuto conto che per fine del periodo si intende la fine dell'anno civile corrispondente.

2 La data di un controllo di base per i settori di cui all’allegato 1 numero 3 va fissata in modo che i settori scelti possano essere effettivamente controllati.

3 Un’azienda annuale deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.

4 Almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base per i contributi per il benessere degli animali va svolto in ogni singolo Cantone senza preavviso.

5 I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:

a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;

b. controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione.

6 In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscrizione dopo un'interruzione, il primo controllo di base va svolto nel primo anno di contribuzione. Ai seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo di base nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reiscrizione;

b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, senza le strisce fiorite per insetti impollinatori e altri organismi utili e senza i maggesi da rotazione: primo controllo di base entro i primi due anni di contribuzione;

c. contributo per l’interconnessione: primo controllo di base entro i primi otto anni di contribuzione.