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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
di 0,10 per i bovini di età compresa tra 365 e 730 giorni nonché di età superiore a 730 giorni.
Modifica di un altro atto normativo: integrazione dell'articolo 40 capoverso 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) in modo che la produzione di tutti gli organismi viventi quale base per le derrate alimentari e gli alimenti per animali (p.es. pesci, insetti o alghe) sia considerata azienda accessoria con uno stretto legame materiale con un'azienda agricola.
Ordinanza sulle impor- Riduzione dell’aliquota di dazio fuori contingente75
tazioni agricole doganale (ADFC) per animali della specie bovina (916.01) delle razze bruna, pezzata e d'Hérens (voce di tarif-
fa n. 0102.2191) di 1000 franchi a quota 1500 franchi per capo.
Ordinanza sul vino Trasferimento delle disposizioni agricole valide solo79
(916.140) per i vini svizzeri contenute nell'ordinanza del DFI
sulle bevande nell'ordinanza sul vino (in particolare norme relative all'assemblaggio e al taglio).
Possibilità per l’organo di controllo del commercio dei vini di emettere decisioni sulla classificazione e sulla designazione del vino.
Ordinanza sui prodotti Accorpamento delle procedure per il rinnovo87
fitosanitari, OPF dell'autorizzazione e per il riesame mirato di prodotti (916.161) fitosanitari.
Possibilità di inclusione per il DEFR di principi attivi autorizzati nell'UE come materie di base nell'allegato 1 dell'OPF.
Adeguamento della definizione di principi attivi a basso rischio secondo la definizione UE.
Ordinanza sui concimi, Introduzione di una nuova categoria di concimi97
OCon (916.171) "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio": questa
nuova categoria di concimi mira a prescrivere un quadro chiaramente definito per la produzione di concimi provenienti dalle acque di scarico comunali in Svizzera.
Esclusione esplicita dei concimi per acquari dal diritto in materia di concimi.
Possibilità di concedere deroghe per la ricerca e lo sviluppo anche per i concimi analogamente ad altri mezzi di produzione nell’agricoltura.