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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Consultazione
1 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
1.1 Situazione iniziale
All’inizio di settembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari, nel quale mostra come è possibile ridurre, con misure adeguate l'impiego di prodotti fitosanitari nonché i rischi per l'uomo e l'ambiente. Con il pacchetto d'ordinanze 2018, secondo gli obiettivi del piano d'azione, viene proposta una nuova misura per la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e sono prorogati gli strumenti con una durata limitata per la promozione dell'efficienza nell'impiego delle risorse.
Gli oneri relativi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER sono descritti in maniera dettagliata nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Non sono ammesse deroghe. Oggi è quindi impossibile testare norme alternative in vista di un’evoluzione a medio termine della PER. Tuttavia, ce n’è la necessità: l'introduzione della PER negli anni Novanta ha comportato notevoli progressi concernenti le ripercussioni ecologiche dell'agricoltura svizzera. Tuttavia dal 2000 si marcia praticamente sul posto e vi sono notevoli lacune rispetto agli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Il sistema dei pagamenti diretti pertanto a medio termine deve evolvere ulteriormente nel settore dell'impiego sostenibile delle risorse naturali e in quello della PER.
Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di diverse cerchie (rappresentanti dell'economia alpestre, detentori di vacche lattifere e vacche madri, addetti all'esecuzione a livello cantonale) sotto la guida dell’Unione svizzera dei contadini ha elaborato soluzioni che dovrebbero subentrare alla normativa speciale limitata fino a fine 2018 per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (il cosiddetto alpeggio di breve durata). Il gruppo di lavoro ha cercato una soluzione che, rispetto a quella attuale, sia neutra dal profilo dei costi (nessun ulteriore sostegno finanziario alle aziende d'estivazione a scapito delle aziende gestite durante tutto l'anno), garantisca il pari trattamento di tutti gli animali da latte estivati, non promuova l'intensificazione nelle aziende d'estivazione e non possa essere all’origine di un doppio contributo per lo stesso animale. In questo contesto è escluso il proseguimento della normativa speciale attuale oltre la fine del 2018. Il gruppo di lavoro ha avanzato la richiesta principale di introdurre un contributo per il bestiame da latte su base stagionale.
Le norme PER relative alla protezione dall'erosione sono state completamente riviste con effetto al 1° gennaio 2017. In base alle prime esperienze maturate nel frattempo, all'allegato 1 le disposizioni d'esecuzione sono precisate.
Per il bilancio delle sostanze nutritive secondo il modulo complementare 6 e il bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz al momento vige una disposizione transitoria limitata secondo cui il Cantone può stabilire il periodo di riferimento. Questa dal 2020 sarà sostituita da una disposizione di durata illimitata che consentirà ai gestori di chiudere i bilanci con una scadenza flessibile su un determinato arco di tempo.
Le condizioni e gli oneri dei contributi per la biodiversità sono stati analizzati ulteriormente dal profilo delle semplificazioni amministrative.
Per il bestiame giovane e da ingrasso vi sono lacune nel raggiungimento degli obiettivi per quanto concerne il benessere degli animali. La partecipazione al programma URA di queste categorie di animali è insufficiente (al di sotto dell’80 % delle UBGFG). In alternativa al pascolo, anche in estate a questi animali può essere offerta una permanenza all’area aperta su una superficie d’uscita provvista di un rivestimento. Tale lacuna relativa al benessere degli animali è oggetto della mozione Schelbert 17.3655. Il Consiglio federale chiede al Parlamento di accoglierla.
Il Cantone può respingere tenori non plausibili in sostanze nutritive in HODUFLU. Le aziende che somministrano foraggio a tenore ridotto di azoto e fosforo (alimenti (NPr) praticano un ingrasso degli animali più efficiente con una minore produzione di sostanze nutritive. Ciò va tenuto in considerazione per quanto riguarda il tenore in sostanze nutritive dei concimi aziendali, ossia all’atto del trasferimento di concimi aziendali devono essere dichiarati i tenori effettivi in sostanze nutritive.