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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

1.2 Sintesi delle principali modifiche

 Introduzione di un nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta. In tale contesto si riduce il supplemento per la rinuncia a erbicidi in combinazione con la lavorazione rispettosa del suolo.

 Proroga di quattro anni del contributo per l'efficienza delle risorse per l'impiego di tecniche di applicazione più precise.

 Creazione della possibilità, nell'ambito di progetti scientifici, di modificare determinati oneri della PER se questi sono almeno equivalenti dal profilo ecologico.

 Contributo URA supplementare per animali di sesso maschile della specie bovina nonché vitelli di sesso femminile e manzi giovani se sono usciti su un pascolo soltanto nel semestre estivo.

 Sostituzione della normativa temporanea per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (alpeggio di breve durata) con un contributo per animali da latte variabile su base stagionale.

 Precisazione delle disposizioni di attuazione concernenti casi di recidiva di fenomeni di erosione.

 Determinazione di un periodo per la chiusura del bilancio import/export e della correzione lineare.

 Semplificazioni amministrative nelle condizioni di gestione per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

 Rifiuto da parte del Cantone di tenori non plausibili in sostanze nutritive in HODUFLU.

 Impiego di valori relativi ai tenori effettivi per le relative categorie di animali da parte di aziende che somministrano alimenti NPr e che hanno una convenzione con il Cantone.

 Inclusione del grano duro nel programma estensivo come frumento panificabile.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25a e allegato 8 numero 2.2.10

Con la possibilità di modificare e testare determinati oneri PER nell'ambito di progetti scientifici temporaneamente limitati possono essere acquisite importanti conoscenze per l'ulteriore sviluppo della PER e quindi contribuire a impostare la politica agricola a medio termine in maniera più orientata ai risultati, a colmare le lacune nel settore dell'ecologia e a ridurre il dispendio amministrativo. Gli oneri messi a punto in un progetto devono essere almeno equivalenti dal profilo ecologico, ovvero possono differire dal punto di vista formale dagli oneri PER generalmente validi, ma hanno almeno la stessa efficacia dal profilo materiale nei vari settori ambientali. I nuovi oneri sono definiti nell'ambito di un progetto e l'esame dell'equivalenza avviene da parte dell'UFAG. Il controllo dei nuovi oneri avviene nelle aziende agricole secondo il piano di attuazione descritto nel progetto e approvato dall'UFAG. Per le aziende che partecipano a un progetto di questo tipo vengono a mancare i relativi punti di controllo per i controlli PER. Anche le condizioni per la riduzione o il diniego di contributi per i nuovi oneri sono definite e attuate nel progetto. La soluzione concreta deve essere concordata con il Cantone di ubicazione e approvata dall'UFAG. Con l'accompagnamento scientifico si garantisce che nel progetto siano generate conoscenze effettive che forniscano un valore aggiunto al di là del progetto limitato dal profilo temporale e territoriale in virtù dell’evoluzione della politica agricola. L’aspetto principale della nuova norma è la possibilità, nel quadro di un progetto sulle risorse secondo l'articolo 77a della LAgr, di testare altri oneri PER, ad esempio sull'impostazione delle esigenze per un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive o in riferimento all'impostazione delle prescrizioni per una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità. Ma sono possibili anche altri progetti limitati dal profilo temporale e territoriale che rivestono il ruolo di progetti pilota a condizione che abbiano l'autorizzazione e si avvalgano della consulenza scientifica dell'UFAG.