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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sul vino

e quelli svizzeri disciplinati nell'ordinanza del DFI sulle bevande (art. 69-76 e 84-86). Le misure da adottare in seguito alla constatazione di infrazioni delle disposizioni del diritto alimentare in materia di inganno nella cessione ai consumatori restano invariate e sono di competenza dei chimici cantonali.

Articolo 48b

Le legislazioni dei Cantoni Ginevra, Vaud, Friborgo e Vallese vietano l’edulcorazione dei vini DOC e i vinificatori dei Cantoni che non l’hanno disciplinata vi fanno ricorso in maniera soltanto sporadica. Di conseguenza la maggioranza dei vini DOC non è edulcorata e corrisponde a ciò che il consumatore può attendersi da un vino DOC. Tuttavia, per consentire ai Cantoni che intendono autorizzare questa pratica enologica per la vendemmia 2019 e sostituire l’autorizzazione generale del diritto federale previgente, è necessario prevedere una disposizione transitoria concernente il divieto di edulcorazione dei vini DOC ottenuti con uve della vendemmia 2018 e di quelle seguenti. I vini delle annate precedenti devono soddisfare i diritti cantonali per questi anni.

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

L'organo di controllo federale, il CSCV, può prendere provvedimenti nella maggior parte dei casi. Ciò consente una maggior efficienza. Il CSCV è finanziato da coloro i quali sono assoggettati al controllo. Non vi saranno dunque ripercussioni sulle finanze della Confederazione.

7.4.2 Cantoni

I servizi cantonali del controllo delle derrate alimentari sono esonerati dal prendere provvedimenti nella maggior parte dei casi in cui il CSCV constata un’infrazione. Tuttavia restano di loro competenza il controllo alimentare e il divieto d'inganno e potrebbero continuare a operare in questi settori. Non vi saranno ripercussioni dirette sulle finanze dei Cantoni.

7.4.3 Economia

Il fatto che sia l'organo responsabile del controllo a prendere provvedimenti in caso d'infrazione diminuirà l'onere amministrativo evitando che un'altra autorità competente debba svolgere un secondo controllo a seguito della notifica dell'infrazione effettuata dal CSCV. L'autorità cantonale preposta al controllo delle disposizioni del diritto alimentare sarà informata dell'infrazione e al contempo della misura disposta dal CSCV e non dovrà più procedere riguardo all'infrazione notificata.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Queste modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

7.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

7.7 Basi legali

Le basi legali sono costituite dagli articoli. 63 e 177 LAgr correlati all’allegato 7 del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli per le disposizioni concernenti le definizioni e le esigenze relative ai vini svizzeri e gli articoli 64 e 177 concernenti le disposizioni esecutive del controllo.