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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Sezione dopo l’articolo 27
Sezione 3a Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri
Art. 27a Fabbricazione di vino rosso, rosato e bianco
1 Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da sole uve nere macerate o fermentate parzialmente a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate. È fatto salvo l'articolo 27d capoverso 3.
2 Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
Art. 27b Titolo alcolometrico
Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore a 15 per cento vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.
Art. 27c Pratiche e trattamenti enologici ammessi
1 I vini devono rispettare le disposizioni concernenti le pratiche e i trattamenti enologici ammessi in virtù degli articoli 72-74 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle bevande.
1 RS 916.140
2018–......