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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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2 L'edulcorazione dei vini DOC è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC alle condizioni fissate in virtù dell’allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.

Art. 27d Taglio e assemblaggio

1 Per taglio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini di origine o provenienza diverse.

2 Per assemblaggio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini della stessa origine o provenienza.

3 Non sono considerati taglio o assemblaggio:

a. l’arricchimento;

b. l’edulcorazione;

c. l’aggiunta, per il vino spumante, di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino».

4 I vini non possono essere tagliati con vino estero.

5 Possono essere tagliati con vini svizzeri soltanto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

a. i vini DOC possono essere tagliati al 10 per cento con vini di uguale colore;

b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al 15 per cento con vini di uguale colore.

6 I vini rosati DOC possono essere tagliati o assemblati al 10 per cento con vini bianchi se le disposizioni cantonali applicabili lo consentono. Sono fatte salve le disposizioni dell’allegato 1.

7 Le restrizioni definite nel capoverso 6 non si applicano alla preparazione delle partite (cuvées) destinate alla fabbricazione di vino spumante o frizzante.

Art. 27e Denominazione specifica

1 I vini devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.

2 L’etichetta dei vini della categoria DOC deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica.

3 L’etichetta dei vini della categoria «vini con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere l’indicazione della corrispondente provenienza geografica.

4 L’etichetta dei vini della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere l’indicazione «svizzero». È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.

5 I capoversi 1-4 sono altresì applicabili al vino liquoroso.

2 RS 910.1