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Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 7 pagine

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Art. 16i Aventi diritto

1Ha diritto all’indennità l’uomo che:

a. è il padre legale del figlio al momento della nascita o lo diventa entro i sei mesi successivi;

b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS4 durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e nel corso di tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e

c. al momento della nascita del figlio:

1. è un salariato ai sensi dell’articolo 10 LPGA5,

2. è un indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o

3. collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti.

2Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

3Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b;

b. al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.

Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

1Per il versamento dell’indennità di paternità si applica un termine quadro di sei mesi.

2Il termine quadro e il diritto all’indennità iniziano il giorno della nascita del figlio.

3Il diritto all’indennità si estingue:

a. alla scadenza del termine quadro;

b. quando le indennità giornaliere sono esaurite;

c. se il padre muore;

d. se il figlio muore; o

e. se la paternità è disconosciuta.

Art. 16k Forma dell’indennità e numero delle indennità giornaliere

1L’indennità per il congedo di paternità preso è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2Vi è diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.

3Se il congedo è preso sotto forma di settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.

4 RS 831.10

5 RS 830.1