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Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 7 pagine

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4Se il congedo è preso sotto forma di giornate, sono versate due ulteriori indennità giornaliere ogni cinque giornate indennizzate.

Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità

1L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.

2Per accertare il reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.

3Per l’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.

Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità

1L’indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;

b. dell’assicurazione per l’invalidità;

c. dell’assicurazione contro gli infortuni;

d. dell’assicurazione militare;

e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

2Se fino all’inizio del diritto all’indennità di paternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di paternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:

a. legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità;

b. legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie;

c. legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni;

d. legge federale del 19 giugno 19929 sull’assicurazione militare;

e. legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 20 cpv. 1

1In deroga all’articolo 24 LPGA11 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;

b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d;

6 RS 831.20

7 RS 832.10

8 RS 832.20

9 RS 833.1

10 RS 837.0

11 RS 830.1