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Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 7 pagine
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4Se il congedo è preso sotto forma di giornate, sono versate due ulteriori indennità giornaliere ogni cinque giornate indennizzate.
Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità
1L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.
2Per accertare il reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.
3Per l’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità
1L’indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
b. dell’assicurazione per l’invalidità;
c. dell’assicurazione contro gli infortuni;
d. dell’assicurazione militare;
e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.
2Se fino all’inizio del diritto all’indennità di paternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di paternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
a. legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità;
b. legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie;
c. legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni;
d. legge federale del 19 giugno 19929 sull’assicurazione militare;
e. legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 20 cpv. 1
1In deroga all’articolo 24 LPGA11 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;
b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d;
6 RS 831.20
7 RS 832.10
8 RS 832.20
9 RS 833.1
10 RS 837.0
11 RS 830.1