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Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 5 pagine
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Art. 17 Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca
1Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA le condizioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.
2Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.
Art. 17a Rapporti di lavoro del personale e dei professori
1I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers5, sempreché la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers. Emana un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
2Il Consiglio dei PF può stabilire che, per i collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo o per compiti infrastrutturali limitati nel tempo, il calcolo e l’evoluzione del salario avvengano in deroga all’articolo 15 capoverso 1 LPers. Il Consiglio dei PF definisce i criteri per il calcolo del salario di queste categorie di personale nell’ordinanza sul personale.
3Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione delle disposizioni di esecuzione relative all’ordinanza sul personale.
4Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, il Consiglio dei PF può, nel quadro dell’articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare nella relativa ordinanza prescrizioni concernenti le condizioni d’impiego di professori sulla base del diritto privato.
5In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nella relativa ordinanza.
6In accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono, se lo desiderano, rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.