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Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 5 pagine
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7Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 32b capoverso 2 LPers. Rappresenta il settore dei PF come parte contrattuale.
Art. 25 cpv. 1 lett. f e cpv. 4
1Il Consiglio dei PF:
f. Abrogata
4Esercita la sorveglianza sul settore dei PF; in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca, assegnare incarichi e adottare misure che li riguardano.
Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione
1Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere c e d nonché l’articolo 24 capoverso 3 non hanno diritto di voto in merito:
a. all’assegnazione dei fondi federali;
b. alle candidature proposte dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.
2I membri del Consiglio dei PF secondo l’articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano in presenza di questioni legate a:
a. procedure di vigilanza;
b. vigilanza finanziaria.
Art. 34a Valutazione dell’adempimento dei compiti e misure
1Il DEFR verifica periodicamente l’adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.
2Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sui risultati.
Art. 35atercpv. 2
2Emana le prescrizioni esecutive sull’esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.
Art. 36a Sistemi d’informazione concernenti il personale
1Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d’informazione concernenti il personale; in questi sistemi possono essere trattati