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Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 5 pagine
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persona alle prescrizioni sulla protezione delle persone e degli impianti nei perimetri dei PF e degli istituti di ricerca.
3Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a terzi, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tali terzi.
4I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.
Titolo prima dell’art. 36i
Sezione 2: Videosorveglianza
Art. 36i
1I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento.
2I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza devono essere esaminati e salvati al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell’evento.
3Le registrazioni possono essere rese note solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca presentano una denuncia o fanno valere pretese legali. L’analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.
4I PF e gli istituti di ricerca devono conservare i segnali video salvati in un luogo a prova di furto e di abuso. I segnali video devono essere distrutti al più tardi dopo 100 giorni. Possono essere riutilizzati solo in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.
Art. 37 cpv. 2bis
2bisI PF e gli istituti di ricerca non hanno alcun diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 16a capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 lettere a, c, d, e, g e capoverso 4, 33a capoverso 3, 34bbiscapoverso 1, 34d capoverso 3 e articolo 35b capoverso 2.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.