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Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 37 pagine

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5 Le componenti dell’insediamento con valore estrinseco sono valutate solo sulla base del loro valore posizionale all’interno dell’insediamento. In esse si devono evitare effetti negativi sulle componenti dell’insediamento con valore intrinseco.

6 Con l’attuazione degli obiettivi di salvaguardia si mira a conservare intatte le qualità dell’insediamento o perlomeno a garantire in ogni caso la massima salvaguardia possibile.

Art. 10 Interventi nell’ambito dell’adempimento dei compiti della

Confederazione

1 Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all’interesse di protezione dell’oggetto.

2 Pregiudizi gravi a un oggetto sono ammessi ai sensi di articolo 6 capoverso 2 LPN se giustificati da un interesse d’importanza nazionale più importante rispetto all’interesse di protezione dell’oggetto.

3 Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l’effetto complessivo sull’oggetto.

4 Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, la sua portata deve essere ridotta al minimo. In considerazione dell’obbligo alla massima salvaguardia possibile, il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell’oggetto, a misure di ripristino oppure a un’adeguata sostituzione, per quanto possibile all’interno dello stesso oggetto.

Art. 11 Riparazione di pregiudizi

Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.

Art. 12 Considerazione da parte dei Cantoni

1 I Cantoni tengono conto dell’ISOS nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2 Provvedono affinché l’ISOS venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

4 RS 700