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Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 37 pagine
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Art. 13 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per misure volte a conservare e valorizzare gli oggetti sono disciplinati dagli articoli 13–14a LPN, nonché dagli articoli 4−12a dell’ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 14 Informazione e consulenza
L’UFC provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito all’importanza e allo stato degli oggetti e all’applicazione pratica dell’ISOS.
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 9 settembre 19816 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il xx novembre 2019.
xx xx 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
5 RS 451.1
6 RU 1981 1680, 1984 175, 1986 77, 1987 622, 1988 934, 1991 1044, 1992 488, 1992 1976, 1994 2726, 1995 2612, 1997 1628, 2000 1383, 2005 5023, 2009 1015, 2010 1477, 2011 1659, 2012 1789, 2012 6081, 2013 1339, 2014 2301, 2015 3165, 2016 3177