Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 3 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

1. Commento all’articololégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation 87

quinquies capoverso 1 OASA

Art. 87 cpv. 1quinquies

Nel quadro dell’ultima revisione totale dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica1 è stato adeguato anche l’articolo 87 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)2. La disposizione disciplina il rilevamento dei dati per stabilire l’identità in virtù dell’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStr. Tra le altre cose vengono rilevate impronte digitali e fotografie, che vengono confrontate con la banca dati AFIS. Oggi un’autorità può incaricare la SEM di eseguire un confronto AFIS con questi dati, di valutare i risultati del confronto e di inoltrarli all’autorità committente (art. 87 cpv. 1quinquiesOASA). È stato optato per questo modo di procedere giacché la lettura dei risultati del confronto forniti dai Servizi AFIS DNA richiede conoscenze tecniche specifiche. La SEM è pertanto stata incaricata di preparare queste comunicazioni in vista dell’inoltro all’autorità cantonale committente (art. 87 cpv. 1quinquiesOASA).

Tuttavia il servizio della SEM incaricato di preparare queste comunicazioni è raggiungibile unicamente durante gli usuali orari lavorativi e, per ragioni operative, è in grado di garantire la preparazione dei risultati del confronto unicamente entro determinate fasce orarie. Nella pratica è emerso che questo modo di procedere non consente di rispondere pienamente alle esigenze delle autorità cantonali in materia di migrazione. Alcuni servizi migratori preferirebbero peraltro potenziare la collaborazione in essere con la polizia cantonale, ovvero far leva sul know-how tecnico disponibile internamente.

Pertanto il riveduto articolo 87 capoverso 1quinquiesOASA prevede che l’organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente (in funzione della situazione può trattarsi della polizia cantonale, dell’autorità committente stessa [se dispone del know-how specifico necessario] oppure della SEM) prepara i risultati del confronto e li inoltra all’autorità committente.

2. Conseguenze per la Confederazione e i

Cantoni

Il progetto non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni.

3. Aspetti giuridici

Le modifiche apportate all’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale nonché con la normativa Schengen e Dublino e i rispettivi sviluppi.

1RS 361.3, RU 2014 163

2 RS 142.201