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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1La presente ordinanza disciplina l’entrata, il transito aeroportuale e il rilascio del visto agli stranieri.

2La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

3Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato 1.

Art. 2 Definizioni

Si intende per:

a. soggiorno di breve durata: un soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

b. soggiorno di lunga durata: un soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

c. transito aeroportuale: il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen);

RS ..........

1 RS 142.20

2017–......