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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine

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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo che segue l’articolo 15a

Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71abisLStr)

Art. 15b Competenze

1La SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con la guardia di frontiera e costiera europea (Agenzia) nel quadro di interventi di rimpatrio. In questo contesto consulta e informa l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Nello specifico la SEM:

a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;

b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.

2Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM è autorizzata a concludere convenzioni di sovvenzione o altre convenzioni necessarie con l’Agenzia in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.

3L’AFD è il punto nazionale di contatto nei riguardi dell’Agenzia. La SEM informa regolarmente l’AFD in merito ai propri compiti.

RS ..........

1 RS 142.281

2017–......