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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo che segue l’articolo 15a
Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio
(art. 71a e 71abisLStr)
Art. 15b Competenze
1La SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con la guardia di frontiera e costiera europea (Agenzia) nel quadro di interventi di rimpatrio. In questo contesto consulta e informa l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Nello specifico la SEM:
a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.
2Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM è autorizzata a concludere convenzioni di sovvenzione o altre convenzioni necessarie con l’Agenzia in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.
3L’AFD è il punto nazionale di contatto nei riguardi dell’Agenzia. La SEM informa regolarmente l’AFD in merito ai propri compiti.
RS ..........
1 RS 142.281
2017–......