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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 7 pagine

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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c

1La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:

c. abrogata

Art. 3 Titolo di viaggio per rifugiati

1Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati:

a. lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr;

b. lo straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati abbia avuto luogo conformemente all’articolo 2 dell’Accordo europeo del 16 ottobre 19802 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

2Nel titolo di viaggio per rifugiati figurano la cittadinanza o l’apolidia conformemente alle prescrizioni del manuale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) per il rilascio di documenti di viaggio a lettura ottica per rifugiati e apolidi.

RS ..........

1 RS 143.5

2 RS 0.142.305

2017–......