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Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 4 pagine
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Legge sui diritti politici RU ….
Art. 6 Requisiti della procedura di voto
1I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per garantire:
a. il controllo della legittimazione al voto;
b. il segreto del voto;
c. lo spoglio di tutti i voti;
d. che un voto possa essere espresso validamente soltanto una volta;
e. l’impedimento di abusi.
2I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per una disabilità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le operazioni necessarie per votare.
Art. 7 Voto alle urne
1Nel giorno della votazione o dell’elezione i Cantoni garantiscono il voto alle urne.
2Possono prevedere il voto anticipato alle urne nei quattro giorni precedenti quello della votazione o dell’elezione.
Art. 8 cpv. 1 e 1bis
1I Cantoni istituiscono una procedura semplice per il voto per corrispondenza.
1bisGarantiscono che l’avente diritto voto possa consegnare la propria scheda di voto in busta chiusa al servizio competente secondo il diritto cantonale.
Art. 8a Voto elettronico
1I Cantoni possono consentire agli aventi diritto di voto di votare elettronicamente nelle elezioni e votazioni; a tale scopo necessitano dell’autorizzazione del Consiglio federale.
2Il Consiglio federale disciplina i requisiti dei sistemi di voto elettronico e il loro esercizio.
Art. 8b Verificabilità del voto elettronico e della correttezza dello spoglio dei voti espressi elettronicamente
1L’avente diritto di voto che vota elettronicamente deve poter verificare in modo affidabile che il suo voto sia stato trasmesso e registrato secondo la sua volontà.
2I Cantoni provvedono affinché diverse componenti del sistema tra loro indipendenti garantiscano la verificabilità del voto elettronico.
3Provvedono affinché mediante prove crittografiche sia possibile verificare in modo affidabile nel rispetto del segreto del voto che tutti i voti validi registrati siano stati computati correttamente; le prove devono poter essere verificate con mezzi indipendenti dal sistema.