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Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 4 pagine

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Legge sui diritti politici RU ….

Art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 e 5

1Sono nulle le schede che:

c. sono riempite o modificate non a mano; è fatto salvo il voto elettronico;

4Sono fatti salvi i motivi di invalidità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale o connessi al voto elettronico.

5Abrogato

Art. 47 cpv. 1ter

1terSe il voto elettronico è autorizzato, le candidature presentate all’autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l’elezione possono essere registrate anche nel sistema per il voto elettronico.

Art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 e 3

1Sono nulle le schede che:

c. sono riempite non a mano; è fatto salvo il voto elettronico;

2Sono fatti salvi i motivi di invalidità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale o connessi al voto elettronico.

3Abrogato

Art. 84 cpv. 2 e 3

2Il Consiglio federale può stabilire direttive per l’impiego di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni e sottometterlo ad autorizzazione.

3Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i servizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.