Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/93: Legge federale sull'approvazione degli accordi di libero scambio · 10 pagine

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1 Breve panoramica dell’oggetto della consultazione

Oltre alla Convenzione AELS1 e all’Accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE)2, la Svizzera dispone attualmente di una rete di 30 accordi di libero scambio (ALS) con 40 partner. Gli accordi sono di norma conclusi nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). L’obiettivo della politica di libero scambio della Svizzera è di migliorare le condizioni quadro per le relazioni economiche con partner economicamente importanti. Gli attori economici svizzeri devono poter accedere ai mercati esteri più dinamici in un quadro di condizioni stabile, senza ostacoli o discriminazioni.

Dall’entrata in vigore il 1° agosto 2003 del nuovo articolo 141 capoverso 1, lettera d, numero 3 della Costituzione federale (Cost)3, i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se contengono disposizioni legislative importanti o se la loro attuazione richiede l’emanazione di leggi federali.

Da allora è invalsa la prassi dei cosiddetti «accordi standard»: Consiglio federale e Assemblea federale hanno ritenuto che gli accordi con disposizioni legislative paragonabili per contenuto a quelle di accordi conclusi in precedenza, che non creano obblighi supplementari importanti per la Svizzera, non dovessero essere sottoposti a referendum facoltativo.

Nel 2016 la prassi degli «accordi standard» è stata riesaminata dal Consiglio federale. Quest’ultimo, sulla base di un’indagine dell’Ufficio federale di giustizia, il 22 giugno di quell’anno ha deciso di abbandonarla4. In futuro, i trattati internazionali contenenti importanti disposizioni legislative dovranno essere oggetto di un referendum facoltativo anche se il loro contenuto corrisponde a trattati precedenti. Tuttavia, per gli ambiti in cui sono già stati conclusi accordi analoghi, il Consiglio federale propone di creare una base giuridica che consenta – al Consiglio federale medesimo o all’Assemblea federale – di concludere autonomamente questo tipo di accordi. Mediante una delega di competenza la prassi attuale può essere codificata dalla legislazione, così da garantire certezza del diritto e concretizzare il dibattito politico. A questo scopo occorre però un atto normativo soggetto a referendum (legge federale o un decreto di approvazione).

Il 19 dicembre il Consiglio federale ha posto in consultazione l’avamprogetto di legge federale sull’approvazione degli ALS. Si tratta in particolare di creare una base giuridica che permetta di mantenere la prassi attuale, secondo cui i cosiddetti accordi standard non sono soggetti a referendum facoltativo. L’avamprogetto prevede la seguente delega di competenza per l’approvazione degli ALS:

L’Assemblea federale approva, mediante decreto federale semplice non soggetto a referendum, gli accordi di libero scambio che rispetto agli accordi di libero scambio conclusi precedentemente non prevedono nuovi obblighi importanti per la Svizzera.

1 RS 0.632.31

2 RS 0.632.401

3 RS 101

4 https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2016/2016-06-22.html 452.64-00001 \ COO.2101.104.2.3584191 3/10