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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine
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2 Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o il prestatore di servizi cui fa ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a trasmette la comunicazione.
Art. 31 cpv. 2
2 Se lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’autorità competente svizzera ha la competenza di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.