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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine
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Art. 4 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a
1 Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio anche ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente:
a. conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
2 Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente:
a. conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
Art. 4 cpv. 1 lett. c
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 5 cpv. 3
3 Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.
Art. 10 cpv. 1, primo periodo
1 Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l’importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti. ...
Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2 e cpv. 8–10
5Abrogato
6 Un indirizzo registrato nei documenti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche:
b. altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e
8 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un’autocertificazione del titolare del conto soltanto: