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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine

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a. se può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’ente titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; o

b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l’autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità.

9 Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all’ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro.

10 Il Consiglio federale definisce i casi eccezionali di cui al capoverso 8 lettera b.

Art. 12 cpv. 2–4

Abrogati

Art. 13 cpv. 4

4 Il trustee deve iscrivere un trust secondo l’articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione di questi trust.

Art. 15 cpv. 1

1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l’accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.

Inserire titolo e art. 17a prima del titolo della sezione 6

Sezione 5a: Obbligo di conservazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Art. 17a

1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare per cinque anni i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall’allegato all’Accordo SAI4 e dalla presente legge.

3 RS 955.0

4 RS 0.653.1