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Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 6 pagine

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Art. 6 cpv. 1 lett. b

1A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le

indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:

b. gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 13 cpv. 2 lett. B

2I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:

b. i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell’impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.

Art. 19 cpv. 2 lett. c, lett. d prima frase e cpv. 3

2Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:

c. come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento;

d. per i lavori del genio civile, sul sito in cui si accumula il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze; ...

3Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all’allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3:

Art. 27 cpv. 1 lett. e

1I detentori di impianti per i rifiuti devono:

e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell’allegato 1 nell’impianto, indicando l’origine, nonché i residui e le emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30.