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Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 6 pagine

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Art. 29 Costruzione

1La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se vengono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell’ambiente e in particolare sulla protezione delle acque.

2Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica. Il deposito intermedio di rifiuti deve essere separato dai rifiuti depositati.

Art. 30, rubrica nonché cpv. 2-4

Esercizio e prestazione di garanzia

2Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.

3L’autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.

4Abrogato

Art. 32 cpv. 2 lett. c e d

2I detentori degli impianti devono fare in modo che:

c. i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100° C. L’autorità può autorizzare altre temperature minime e durate se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB;

d. i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60° C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico;

II

L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.