Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’allestimento della procedura necessaria per l’applicazione dell’autorizzazione d’esportazione determinerà un onere aggiuntivo una tantum per l’UFAM, che può essere gestito con le risorse esistenti. L’onere amministrativo supplementare derivato dal trattamento di eventuali richieste di autorizzazione dipenderà dal volume di esportazione delle sostanze elencate nell’allegato 2.5 ORRPChim. Per il trattamento delle autorizzazioni d’esportazione verrà riscossa una tassa commisurata all’onere. In questo modo si può garantire che il finanziamento della Confederazione sia neutrale dal punto di vista del bilancio. L’onere supplementare legato all’esecuzione, che sarà sostenuto dall’UFAM e dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) a seguito dell’inclusione di nuove sostanze nell’appendice 1 OPICChim, dipenderà dal volume di esportazione di queste sostanze.
Le prime stime partono dal principio che le domande di autorizzazione saranno circa dieci l’anno. Le spese amministrative per l’esame delle domande, l’ottenimento dell’autorizzazione del Paese di importazione e il rilascio delle autorizzazioni saranno a carico dei richiedenti conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1). Considerando costi medi pari a 300-500 franchi per domanda, i costi totali per l’industria generati dall’obbligo di autorizzazione ammonteranno complessivamente a 3000-5000 franchi l’anno.
Gli adeguamenti necessari per l’applicazione della dichiarazione doganale per l’esportazione saranno effettuati, nel quadro delle risorse disponibili, dall’AFD, che dovrà sopportare un onere aggiuntivo una tantum.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’avamprogetto non ha alcuna ripercussione per i Cantoni, poiché l’esecuzione dell’OPICChim e della nuova disciplina prevista dall’allegato 2.5 numero 4 ORRPChim è di competenza della Confederazione.
6.3 Ripercussioni per i Comuni
L’avamprogetto non ha alcuna ripercussione per i Comuni.
6.4 Ripercussioni per l’economia
Queste modifiche dell’ORRPChim e dell’OPICChim comporteranno un onere supplementare per gli esportatori di prodotti chimici, dovuto all’introduzione dell’obbligo di autorizzazione d’esportazione e all’inclusione di ulteriori sostanze nell’appendice 1 OPICChim. Tale onere dipenderà dal numero dei Paesi importatori e dal volume delle esportazioni annuali delle sostanze disciplinate nell’allegato 2.5 numero 4 ORRPChim e delle sostanze ora elencate nell’appendice 1 OPICChim.
10/10 054.11-00038/00006/00002/S055-1190