Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Profenofos (n. CAS 41198-08-7)
Il profenofos è un insetticida della classe di sostanze degli esteri dell’acido tiofosforico utilizzato principalmente nella coltivazione del cotone. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l’allegato VI del regolamento CLP, questa sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. È nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Nel 2017, diversi media e organizzazioni non governative hanno riferito di intossicazioni mortali e cecità degli agricoltori indiani dopo aver utilizzato una miscela di profenofos e cipermetrina. Il profenofos è anche molto tossico per gli uccelli e le api.
Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata a condizione che il richiedente abbia presentato all’UFAM una domanda completa di tutte le informazioni riportate al numero 4.3 e che l’UFAM disponga di una certificazione da parte del Paese di importazione che approva tale importazione (n. 4.2). Questa certificazione deve essere inoltrata dal richiedente insieme alle informazioni della domanda, qualora l’esportazione avvenga verso un Paese che non sia Parte alla Convenzione di Rotterdam (n. 4.3 lett. k). Se, invece, il Paese di importazione è Parte alla Convenzione di Rotterdam, l’UFAM conosce l’autorità competente e chiede direttamente a quest’ultima l’assenso all’importazione del prodotto fitosanitario quando le trasmette la domanda completa di tutte le informazioni.
L’UFAM decide sul rilascio dell’autorizzazione d’esportazione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta (n. 4.4 cpv. 1). Attribuisce un numero a ogni autorizzazione d’esportazione concessa. Quest’ultima è rilasciata di volta in volta per un periodo massimo di 12 mesi e scade al termine dell’anno civile (n. 4.4 cpv. 2).
Prima dell’esportazione di un prodotto fitosanitario di cui al numero 4.1, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare che l’esportazione del prodotto fitosanitario è soggetta ad autorizzazione secondo l’allegato 2.5 ORRPChim (n. 4.5 cpv. 1 lett. a) e deve riportare il numero annotato dall’UFAM nell’autorizzazione d’esportazione (n. 4.5 cpv. 1 lett. b). Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il suddetto allegato (n. 4.5 cpv. 2). Se un prodotto fitosanitario di cui al numero 4.1 viene trasferito da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale e trasferito in un altro Paese, il depositario o il depositante deve indicare il numero rilasciato dall’UFAM con l’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate (n. 4.5 cpv. 3).
Al numero 4.5 capoverso 4 si richiede che un prodotto fitosanitario, di cui al numero 4.1,
destinato all’esportazione venga etichettato secondo le disposizioni dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim, così come occorre fare anche per altri prodotti chimici pericolosi, e che per ogni esportazione venga fornita al destinatario una scheda di dati di sicurezza
contenente le informazioni più aggiornate, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b. In riferimento all’articolo 5 capoverso 3 OPICChim, all’etichetta e alla scheda di dati di
sicurezza si applicano gli stessi requisiti di tipo linguistico previsti per gli altri prodotti chimici pericolosi esportati. Questo significa che le informazioni devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese di importazione sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese di importazione.
8/10 054.11-00038/00006/00002/S055-1190