Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
4.1 Modifica dell’allegato 2.5 ORRPChim
Nell’allegato 2.5 sui prodotti fitosanitari, al numero 4, vengono introdotte nuove disposizioni sull’esportazione di determinati prodotti fitosanitari pericolosi che non sono più commercializzabili in Svizzera e per i quali sussistono indizi concreti secondo i quali il loro utilizzo nei Paesi in sviluppo e in quelli emergenti mette in pericolo la salute umana o l’ambiente. In conformità al numero 4.1, l’esportazione di questi prodotti fitosanitari e il loro trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione.
Attualmente, secondo l’articolo 3 OPICChim in combinato disposto con l’appendice 1 OPICChim, ai prodotti fitosanitari menzionati al numero 4.1 si applica un obbligo di notifica. Nell’appendice 1 OPICChim, alla categoria Pesticidi sono riportate sostanze attive di biocidi e di prodotti fitosanitari non più commercializzabili in Svizzera:
- poiché la valutazione delle autorità ha dimostrato che il loro utilizzo presenta un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, oppure
- poiché le sostanze attive hanno almeno una delle seguenti caratteristiche pericolose: o tossicità acuta per via orale, per via cutanea o per inalazione, categoria 1, 2 o 3; cancerogenicità, mutagenicità;
o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B; tossicità specifica per organi bersaglio (singola esposizione) o tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1;
o rischio acuto d’inquinamento delle acque, categoria 1, o rischio cronico d’inquinamento delle acque, categoria 1 o 2.
Le seguenti sostanze attive di prodotti fitosanitari dovranno essere sottoposte in futuro all’obbligo di autorizzazione all’’esportazione, anziché all’obbligo di notifica finora applicato, qualora la quantità da esportare della sostanza attiva o del preparato contenente tale sostanza superi il peso di 10 kg per Paese di importazione e per anno: atrazina, diafentiuron, metidation, paraquat e profenofos. Le esportazioni annuali fino a 10 kg sono esentate dall’obbligo di autorizzazione. Di seguito viene descritta brevemente la classificazione delle proprietà pericolose e dei rischi noti per la salute umana o per l’ambiente delle sostanze attive menzionate.
Atrazina (n. CAS 1912-24-9)
L’atrazina è un erbicida della classe delle sostanze triazina ed è utilizzata principalmente per la lotta contro le erbe infestanti nella coltivazione del mais. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), questa sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. In caso di esposizione prolungata o ripetuta, può danneggiare gli organi e provocare reazioni allergiche cutanee.
L’atrazina è probabilmente un interferente endocrino incluso nell’elenco dell’UE degli interferenti endocrini della categoria 1. L’atrazina è scarsamente biodegradabile. La sostanza è relativamente mobile, si adsorbe poco alle particelle del suolo e finisce nei corsi d’acqua e nelle acque sotterranee mediante ruscellamento o filtrazione. Studi condotti in Svizzera e all’estero dimostrano che l’atrazina e i suoi prodotti di degradazione sono tra i contaminanti più frequentemente rilevati nelle acque superficiali e sotterranee a causa dell’uso di pesticidi. Alcune delle concentrazioni misurate erano superiori allo standard di qualità dell’acqua potabile di 2 μg/l raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
6/10 054.11-00038/00006/00002/S055-1190