Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

2 Aspetti principali dell’avamprogetto

L’allegato 2.5 ORRPChim sui prodotti fitosanitari deve quindi essere integrato: l’esportazione di determinati prodotti fitosanitari non più commercializzabili in Svizzera e il trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione. Un’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata solo se si dispone di un esplicito assenso da parte del Paese di importazione.

Inoltre occorre aggiornare l’appendice 1 dell’ordinanza PIC (OPICChim), includendovi sostanze che, dall’ultima modifica di questa appendice, sono state sottoposte a estesi divieti di commercializzazione o a severe limitazioni d’impiego nell’ORRPChim oppure sono state stralciate dagli elenchi delle sostanze attive ammesse per i prodotti fitosanitari o i biocidi. L’appendice 1 OPICChim, attualmente in vigore, non rispecchia la nuova disciplina in materia di limitazioni e divieti posta in consultazione il 27 aprile 2018 con l’avamprogetto per la modifica dell’ORRPChim. Non prende in considerazione nemmeno gli ultimi stralci dall’elenco delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e le ultime sostanze attive respinte per i biocidi. L’appendice 1 OPICChim deve poi includere le sostanze pertinenti.

4/10 054.11-00038/00006/00002/S055-1190