Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
3 Compatibilità con il diritto europeo e internazionale
Nell’Unione europea (UE) è in vigore una normativa che, per l’esportazione di determinati prodotti chimici pericolosi, richiede un assenso preliminare da parte del Paese di importazione. Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (equivalente UE dell’ordinanza PIC) sottopone determinati prodotti chimici vietati o soggetti a severe limitazioni nell’Unione all’assenso preliminare ed esplicito da parte del Paese di importazione. ’’’L’obbligo di autorizzazione all’esportazione previsto per determinati prodotti fitosanitari pericolosi a condizione che il Paese di importazione dia il proprio consenso preventivo, è comparabile al diritto dell’UE in termini di obiettivi e di effetti attesi. Tuttavia, gli accordi bilaterali con l’UE in questo settore non obbligano la Svizzera a uniformarsi al diritto dell’UE.
Per i prodotti chimici elencati nell’allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), le Parti devono comunicare al Segretariato della Convenzione se approvano l’importazione dei prodotti chimici in questione e le condizioni eventualmente richieste per tale importazione. Le Parti che esportano prodotti chimici elencati nell’allegato III della Convenzione devono adottare provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire il rispetto delle decisioni dei Paesi importatori. Attraverso l’ordinanza PIC la Svizzera ha introdotto nel diritto nazionale le prescrizioni di cui alla Convenzione di Rotterdam.
La normativa proposta di subordinare determinati prodotti fitosanitari pericolosi non autorizzati in Svizzera e il cui impiego in altri Paesi comporta un rischio per la salute o l’ambiente all’obbligo di autorizzazione di esportazione è compatibile con l’obiettivo della Convenzione di Rotterdam.
5/10 054.11-00038/00006/00002/S055-1190