Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

I rapidi sviluppi nel settore dei film e in quello dei videogiochi, le ingenti quantità di contenuti e la dimensione internazionale dei media digitali pongono il sistema normativo di fronte a grandi sfide, che possono essere affrontate solo a livello nazionale e in un’ottica di collaborazione internazionale. Una delega del disciplinamento in questi settori ai singoli Cantoni non è né appropriata né efficiente e, come ha dimostrato la verifica del sistema normativo vigente,

produce una frammentazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori in Svizzera. La regolamentazione di diritto federale prevista nell’AP-LPMFV rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a in combinato disposto con l’art. 43a cpv. 1 Cost.).

Conformemente al principio della coregolamentazione, le regolamentazioni in materia di

protezione dei minori saranno elaborate dagli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, che saranno inoltre competenti per la loro attuazione (indicazione dell’età minima, controlli al momento della vendita e controlli di accesso, vigilanza sul rispetto delle prescrizioni) e l’assunzione dei relativi costi. Questa autoregolamentazione sarà sancita dallo Stato e

assoggettata alla vigilanza della Confederazione (commercio online, servizi a richiesta e servizi di piattaforma) e dei Cantoni (per i fornitori in loco). La Confederazione provvederà all’esame e alla dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori, mentre i Cantoni saranno competenti per il perseguimento penale. Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumeranno, nei rispettivi ambiti di competenza, i costi dell’esecuzione della legge proposta e contribuiranno congiuntamente alla protezione dei minorenni dai contenuti di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. Il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.) è dunque rispettato.

5.6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto in esame prevede alcune disposizioni che delegano competenze legislative. Al Consiglio federale è ad esempio concessa la possibilità di emanare mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione concrete necessarie per l’attuazione della legge, come quelle

concernenti le modalità dello svolgimento dei test di acquisto e di entrata e della creazione dei conti test, nonché gli emolumenti per i controlli da parte dell’UFAS.

Il Consiglio federale deve inoltre poter emanare le prescrizioni necessarie qualora, due anni dopo l’entrata in vigore della legge, nessuna regolamentazione in materia di protezione dei minori sia stata dichiarata vincolante per il settore dei film e/o quello dei videogiochi, oppure una dichiarazione del carattere vincolante sia stata revocata o sia decaduta.

5.7 Protezione dei dati

Nell’ambito dell’utilizzo dei sistemi di controllo dell’età online, possono sorgere questioni di diritto della protezione dei dati per i fornitori. In questo contesto sono applicabili le disposizioni della LPD e della futura legge sull’eID92. Queste sono sufficienti per garantire la protezione dei dati nell’ambito dei controlli dell’età all’atto di rendere accessibili film o videogiochi. Nell’AP-LPMFV si stabilisce inoltre che i fornitori di servizi a richiesta e di servizi di piattaforma che rilevano dati di minorenni nel quadro delle misure di protezione dei minori secondo la

medesima legge non possono utilizzarli a fini commerciali (art. 7 e 18 AP-LPMFV).

92 Cfr. avamprogetto del 22 febbraio 2017: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/gesetzgebung/e-id.html (consultato il 19.02.2019).