Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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Se i servizi a richiesta e quelli di piattaforma rilevano dati di minorenni per scopi legati alla protezione dei minori secondo l’AP-LPMFV, non potranno utilizzarli a fini commerciali,

analogamente a quanto prescritto dalla direttiva SMA.

Una differenza tra le due regolamentazioni riguarda il campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei minori. Contrariamente alla direttiva SMA, infatti, il campo

d’applicazione dell’AP-LPMFV non comprende i servizi a richiesta che mettono a disposizione film soltanto sotto forma di notizie audiovisive. Questo significa che per esempio l’AP-LPMFV non si applicherà a un sottodominio di un sito Internet di un quotidiano o di un portale di notizie su cui vengono messi a disposizione brevi video con sequenze di notizie, sport o

intrattenimento, poiché questo non è considerato un servizio a richiesta ai sensi del presente avamprogetto. I fornitori di media editoriali non rientrano dunque nel campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei minori dell’AP-LPMFV. Le notizie audiovisive non erano oggetto delle mozioni e delle iniziative cantonali alla base dell’avamprogetto, ragion per cui esso non le disciplina.

L’allineamento della legislazione svizzera alla direttiva SMA è legato in una certa misura alla politica del Paese nei confronti dell’UE: se in futuro nuove trattative con l’UE sulla

partecipazione al programma «Europa Creativa» richiedessero un allineamento totale alla direttiva SMA, andrebbe esaminato un adeguamento della legislazione svizzera. In questo contesto andrebbe considerata anche l’attuale divergenza in materia di protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto in esame

contiene disposizioni importanti concernenti i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche che producono o distribuiscono film o videogiochi oppure sono attive nei settori

dell’importazione, del commercio all’ingrosso e in quello dell’intermediazione, nonché dei fornitori e degli organizzatori di eventi nei settori dei film e dei videogiochi. Nel momento in cui mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato o li rendono accessibili, gli operatori

menzionati devono soddisfare i requisiti fissati, in particolare in materia di indicazione dell’età minima e di controllo dell’età. La nuova legge proposta è impostata quale coregolamentazione. La sua attuazione sarà delegata sostanzialmente alle due organizzazioni per la protezione dei minori, che dovranno comunque rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge affinché le regolamentazioni in materia di protezione dei minori da esse elaborate possano essere

dichiarate vincolanti. La vigilanza sul rispetto di tali regolamentazioni incomberà in primo luogo alle organizzazioni medesime. I Cantoni e la Confederazione svolgeranno controlli

supplementari. La creazione di una nuova legge è necessaria, dato che al momento non esiste alcuna regolamentazione a livello federale che abbia come oggetto la protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media e/o i film e i videogiochi.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

L’avamprogetto in esame non prevede per la Confederazione nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi e le nuove spese ricorrenti per l’esecuzione della legge (in particolare art. 14–17, 26 e 27–29) saranno di gran lunga inferiori ai 2 milioni di franchi all’anno. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese.