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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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4 Requisiti relativi all’organismo di controllo
4.1 L’organismo di controllo deve essere accreditato per l’attività di controllo per
cui è stato incaricato, secondo:
a. l’ordinanza del 17 giugno 199621 sull’accreditamento e sulla designazione; o
b. il regolamento (CE) n. 765/200822 nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/206723.
4.2 L’organismo di controllo deve essere indipendente dall’operatore di aeromo-
bili e svolgere i suoi incarichi in maniera professionale e obiettiva.
4.3 Deve avere una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle
emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione e conoscere tutte le informazioni per il rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, il calcolo e la trasmissione dei dati.
4.4 Deve conoscere tutte le disposizioni pertinenti e le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in vigore.
21 RS 946.512
22 Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
23 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.