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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Allegato 17 (art.°52)

Requisiti del rapporto di monitoraggio

1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti

1.1 Il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti deve contenere:

a. informazioni sullo sviluppo delle emissioni di gas serra;

b. informazioni sullo sviluppo delle quantità di prodotto;

c. un inventario dei combustibili;

d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità installata.

1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva comparata con i dati degli anni

precedenti. L’UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili

2.1 Il rapporto di monitoraggio degli operatori di aeromobili deve contenere:

a. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobili;

b. le informazioni necessarie all’identificazione dell’organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che il gestore, in quanto piccolo emettitore, non sia esonerato dall’obbligo di verifica;

c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;

d. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati;

e. il numero totale dei voli registrati;

f. il fattore di emissione e il consumo di combustibile per ciascun tipo di combustibile per il quale sono calcolate le emissioni di CO2;

g. la somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati operati dal gestore nell’anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e suddivise per SSQE svizzero e SSQE europeo;

h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;

i. per ogni coppia di aeroporti, l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue.