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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Allegato 18 (art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti dell’organismo di controllo

1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobili

1.1 L’organismo di controllo esamina l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza

dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati di cui all’allegato 18 numero 2. In particolare, esso garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.

1.2 L’operatore di aeromobili garantisce all’organismo di controllo accesso a tutte

le informazioni e a tutti i documenti relativi all’oggetto del controllo. In particolare, esso ottiene da Eurocontrol e mette a disposizione dell’organismo di controllo i dati sulle sue operazioni di volo necessari per il controllo o dati equivalenti.

2 Requisiti specifici relativi al controllo

2.1 L’organismo di controllo garantisce che siano considerati tutti i voli:

a. per i quali è responsabile l’operatore di aeromobili;

b. che sono stati effettivamente operati;

c. per i quali devono essere rilevati i dati secondo la presente ordinanza.

2.2 A tal fine, l’organismo di controllo utilizza i dati del piano di volo e i dati di

Eurocontrol o altre fonti ottenute dall’operatore di aeromobili.

3 Fasi del controllo

Il controllo dei rapporti di monitoraggio comprende le seguenti fasi:

3.1 analisi di tutte le attività esercitate dall’operatore di aeromobili (analisi strate-

gica);

3.2 realizzazione di controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e

delle informazioni fornite (analisi dei processi);

3.3 analisi dei rischi di errore relativi ai dati utilizzati e controllo della procedura

per limitare tali rischi (analisi dei rischi);

3.4 stesura di un rapporto di controllo che indichi se il rapporto di monitoraggio

è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza; il rapporto deve indicare tutti gli aspetti pertinenti delle attività svolte nell’ambito del controllo.