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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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Allegato 18 (art. 52)
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti dell’organismo di controllo
1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobili
1.1 L’organismo di controllo esamina l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza
dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati di cui all’allegato 18 numero 2. In particolare, esso garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.
1.2 L’operatore di aeromobili garantisce all’organismo di controllo accesso a tutte
le informazioni e a tutti i documenti relativi all’oggetto del controllo. In particolare, esso ottiene da Eurocontrol e mette a disposizione dell’organismo di controllo i dati sulle sue operazioni di volo necessari per il controllo o dati equivalenti.
2 Requisiti specifici relativi al controllo
2.1 L’organismo di controllo garantisce che siano considerati tutti i voli:
a. per i quali è responsabile l’operatore di aeromobili;
b. che sono stati effettivamente operati;
c. per i quali devono essere rilevati i dati secondo la presente ordinanza.
2.2 A tal fine, l’organismo di controllo utilizza i dati del piano di volo e i dati di
Eurocontrol o altre fonti ottenute dall’operatore di aeromobili.
3 Fasi del controllo
Il controllo dei rapporti di monitoraggio comprende le seguenti fasi:
3.1 analisi di tutte le attività esercitate dall’operatore di aeromobili (analisi strate-
gica);
3.2 realizzazione di controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e
delle informazioni fornite (analisi dei processi);
3.3 analisi dei rischi di errore relativi ai dati utilizzati e controllo della procedura
per limitare tali rischi (analisi dei rischi);
3.4 stesura di un rapporto di controllo che indichi se il rapporto di monitoraggio
è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza; il rapporto deve indicare tutti gli aspetti pertinenti delle attività svolte nell’ambito del controllo.