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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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3 Calcolo delle emissioni di CO2 degli aeromobili

3.1 Le emissioni di CO2, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula

seguente:

emissioni di CO2 [t CO2] = combustibile consumato [t combustibile] x fattore di emissione [t CO2/t combustibile].

3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO2/t combustibile]

per i diversi combustibili:

cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15

Jet B: 3,10

carburante per aeromobili (AvGas): 3,10

3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condi-

zione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE19.

19 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 del 15.09.2015, pag. 1.