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Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine

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O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 9 Basi, forma giuridica e durata

1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu3.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

a. una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 LSu; o

b. un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.

3 Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.

4 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

a. lo scopo dell’aiuto finanziario;

b. l’importo dell’aiuto finanziario;

c. eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell’aiuto finanziario;

d. i rendiconti;

e. la garanzia della qualità.

Art. 10 Domande

1 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere.

2 Le domande devono contenere almeno:

a. indicazioni complete sull’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;

b. indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;

c. una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell’obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;

d. lo scadenzario per l’attuazione della misura prevista;

e. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;

f. indicazioni sulle prestazioni fornite dal beneficiario degli aiuti finanziari, sulle prestazioni fornite in virtù di altri atti normati-

3 RS 616.1