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Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine
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O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019
Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 9 Basi, forma giuridica e durata
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu3.
2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
a. una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 LSu; o
b. un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.
3 Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.
4 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
a. lo scopo dell’aiuto finanziario;
b. l’importo dell’aiuto finanziario;
c. eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell’aiuto finanziario;
d. i rendiconti;
e. la garanzia della qualità.
Art. 10 Domande
1 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere.
2 Le domande devono contenere almeno:
a. indicazioni complete sull’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
b. indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
c. una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell’obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
d. lo scadenzario per l’attuazione della misura prevista;
e. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
f. indicazioni sulle prestazioni fornite dal beneficiario degli aiuti finanziari, sulle prestazioni fornite in virtù di altri atti normati-