Progetto
Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019
a. l’urgenza della misura;
b. la qualità della misura;
c. l’impiego efficiente delle risorse.
Art. 6 Presupposti materiali
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:
a. hanno un effetto duraturo; e
b. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l’eliminazione di altre minacce.
2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
3 Non sono concessi aiuti finanziari:
a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche e missionarie;
b. se l’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.
Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.
2 Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Art. 8 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
a. del tipo e dell’importanza della misura;
b. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari nonché dei contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, dai Cantoni o da autorità locali e da terzi.