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Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine

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O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019

a. l’urgenza della misura;

b. la qualità della misura;

c. l’impiego efficiente delle risorse.

Art. 6 Presupposti materiali

1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:

a. hanno un effetto duraturo; e

b. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l’eliminazione di altre minacce.

2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

3 Non sono concessi aiuti finanziari:

a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche e missionarie;

b. se l’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.

Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari della Confederazione non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.

2 Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Art. 8 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

a. del tipo e dell’importanza della misura;

b. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari nonché dei contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, dai Cantoni o da autorità locali e da terzi.