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Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine

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O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019

vi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali e sulle prestazioni fornite da terzi.

Art. 11 Esame delle domande e decisione formale

1 fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso richiede informazioni mancanti o supplementari.

2 Esamina il contenuto delle domande e chiede al SIC di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.

3 Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.

Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto

1 I beneficiari di aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

2 Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e fare un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

Art. 13 Pubblicazione del sostengo della Confederazione I beneficiari di aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 5: Tutela giurisdizionale

Art. 14

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Verifica

1 fedpol verifica periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.