Progetto
Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
O sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione RU 2019
vi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali e sulle prestazioni fornite da terzi.
Art. 11 Esame delle domande e decisione formale
1 fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso richiede informazioni mancanti o supplementari.
2 Esamina il contenuto delle domande e chiede al SIC di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.
3 Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.
Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto
1 I beneficiari di aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.
2 Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e fare un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.
Art. 13 Pubblicazione del sostengo della Confederazione I beneficiari di aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5: Tutela giurisdizionale
Art. 14
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Verifica
1 fedpol verifica periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.