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Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 9 pagine

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b. l’unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;

c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e

d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.

4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.

Art. 126a cpv. 1, frase introduttiva e lett. k

1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:

k. sono stati emessi con l’approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui in tal modo non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Art. 126b Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite

nell’applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:

a. adempiono le condizioni di cui all’articolo 126a capoverso 1 lettere a–c e f–i;

b. sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell’emittente;

c. possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l’approvazione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 Gli strumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per l’ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.