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Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 9 pagine
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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 47
Capitolo 1a: Semplificazioni per le banche e le società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5
Art. 47a Semplificazioni
Le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR2 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–46.
Art. 47b Condizioni
1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:
a. i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno il 9 per cento per le banche della categoria 4 e ad almeno l’8 per cento per le banche della categoria 5;
b. la quota media di liquidità è pari ad almeno il 120 per cento;
c. il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.
1 RS 952.03
2 RS 952.02
2018–......