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Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 9 pagine
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Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»
1 I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.
2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all’ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 20 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.
Art. 132 cpv. 2–2bis
2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. Essa ammonta:
a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1. per un’unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettera a: al 62 per cento dell’esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario e di importanti gruppi finanziari subordinati, fatto salvo il numero 1: al 100 per cento dell’esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l’articolo 133,
3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l’articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
- degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali
- del 100 per cento dell’esigenza complessiva calcolata sulla base dell’esposizione totale e delle posizioni ponderate, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, dedotto uno sconto secondo l’articolo 133 e
- del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità,
b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell’esigenza complessiva.
2bis Se un’unità di una banca attiva a livello internazionale rientra sia nella lettera a che nella lettera c o d dell’articolo 124 capoverso 3, a questa unità si applicano, a livello di gruppo finanziario, le esigenze secondo l’articolo 132 capoverso 2 lettera a e, a livello di singolo istituto, le esigenze secondo il numero 3.
Art. 133 cpv. 2
2Per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l’ammontare dell’esigenza relativa ai fondi supplementari, tenuto conto degli sconti e della riduzione