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Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 9 pagine
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2 Le società di intermediazione mobiliare che beneficiano delle semplificazioni devono adempiere in ogni momento le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a.
3 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:
a. i fondi propri di base; e
b. la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l’avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.
4 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:
a. la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sulla liquidità (OLiq); e
b. il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq atteso sull’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).
5 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:
a. la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
b. i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.
6 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 3–5.
Art. 47c Reiezione della richiesta
La FINMA può respingere la richiesta di semplificazioni se:
a. non sono adempiute le condizioni secondo gli articoli 47a e 47b;
b. contro l’istituto interessato è stato avviato un procedimento secondo l’articolo 30 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o tale istituto non ha preso i provvedimenti per il ripristino della situazione conforme secondo l’articolo 31 LFINMA negli ambiti seguenti:
1. norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 20185 sui servizi finanziari,
2. norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria,
3. riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo secondo la legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro,
4. operazioni transfrontaliere;