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Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 9 pagine

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c. la gestione dei rischi di tasso d’interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d’interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenuto conto dell’insieme dei rischi.

Art. 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni

1 Gli istituti che non adempiono più le condizioni di cui all’articolo 47b devono notificarlo senza indugio alla FINMA.

2 Se constata che un istituto non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all’articolo 47c, la FINMA informa l’istituto.

3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda all’istituto un termine perché questi possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a.

Art. 47e Rinuncia alle semplificazioni

Gli istituti che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit.

Art. 72 cpv. 1–1quater

1 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati interamente o prevalentemente a scopo abitativo.

1bis Gli immobili d’abitazione ad uso personale sono immobili d’abitazione perlopiù utilizzati dal mutuatario stesso.

1ter Gli immobili d’abitazione da reddito sono immobili d’abitazione perlopiù non utilizzati dal mutuatario stesso.

1quater Per la suddivisione delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare nelle categorie di cui ai capoversi 1bis e 1ter, le banche che rientrano nella rilevazione «Nuove ipoteche» della Banca nazionale svizzera di cui all’allegato dell’ordinanza del 18 marzo 20048 sulla Banca nazionale devono utilizzare le definizioni dettagliate degli immobili d’abitazione indicate in questa rilevazione.

Art. 124 cpv. 3–4

3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR o alla legge del 24 marzo 19959 sulle borse da:

a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;

8 RS 951.131

9 RS 954.1