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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Avamprogetto

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati

finanziari (LFINMA) e l’articolo 8 della legge del 21 marzo 19972

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina segnatamente:

a. l’adempimento dei compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell’ambito internazionale e nella regolamentazione;

b. i principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA;

c. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

2 È fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA.

Sezione 2: Attività internazionale della FINMA

Art. 2 Compiti

1 I compiti internazionali della FINMA comprendono in particolare:

a. l’assistenza amministrativa con autorità estere secondo gli articoli 42 e 42a LFINMA;

b. la presenza in organismi internazionali che si occupano di questioni legate alla vigilanza dei mercati finanziari;

1 RS 956.1

2 RS 172.010

2019–......