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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Avamprogetto
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati
finanziari (LFINMA) e l’articolo 8 della legge del 21 marzo 19972
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina segnatamente:
a. l’adempimento dei compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell’ambito internazionale e nella regolamentazione;
b. i principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA;
c. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).
2 È fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA.
Sezione 2: Attività internazionale della FINMA
Art. 2 Compiti
1 I compiti internazionali della FINMA comprendono in particolare:
a. l’assistenza amministrativa con autorità estere secondo gli articoli 42 e 42a LFINMA;
b. la presenza in organismi internazionali che si occupano di questioni legate alla vigilanza dei mercati finanziari;
1 RS 956.1
2 RS 172.010
2019–......