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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizione transitoria

1 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la FINMA verifica che le regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa e procede ai necessari adeguamenti.

2 Scaduto il termine, la FINMA redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale esponendo in che misura è stato garantito o istituito il rispetto della gerarchia normativa della sua regolamentazione.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr