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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine

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Art. 6 Principi di regolamentazione

1 Prima di procedere alla regolamentazione occorre motivare e documentare la necessità d’intervento. A tal fine si devono indicare i rischi che s’intende coprire con la regolamentazione.

2 È necessario documentare le basi giuridiche concrete per un progetto di regolamentazione e dimostrare la legalità e la proporzionalità del progetto.

3 In vista del raggiungimento di un determinato obiettivo, nella regolamentazione occorre sempre approfondire la variante più conforme al principio di proporzionalità e complessivamente più economica. A tal fine si devono considerare anche le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

4 La regolamentazione deve essere concepita in modo neutrale sotto il profilo della concorrenza e della tecnologia. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

5 La differenziazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c LFINMA deriva dall’obiettivo perseguito dalla regolamentazione ed è orientata ai rischi. La differenziazione deve essere motivata e presentata nel quadro dell’analisi dell’efficacia di cui all’articolo 7.

6 Nella regolamentazione si deve tenere conto degli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari e della loro attuazione su altre piazze finanziarie importanti.

7 La FINMA indica in quale misura la regolamentazione tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

8 La FINMA verifica periodicamente la necessità, l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione esistente. Consulta gli ambienti interessati e pubblica i risultati delle verifiche effettuate.

Art. 7 Analisi dell’efficacia

1 Per i progetti di regolamentazione si devono elaborare analisi dell’efficacia già nelle prime fasi del processo. Tali analisi possono basarsi sulle analisi d’impatto realizzate per atti normativi sovraordinati.

2 Nel quadro delle analisi dell’efficacia si devono esaminare diverse varianti di regolamentazione e indicare le ipotesi e incertezze alla loro base.

3 Le analisi dell’efficacia devono contenere informazioni qualitative e, se possibile, quantitative.

4 La portata e il grado di dettaglio delle analisi dell’efficacia dipendono dall’importanza di un progetto di regolamentazione.

Art. 8 Partecipazione degli interessati

1 Sin dall’inizio gli ambienti interessati e il DFF vengono informati in maniera trasparente sui progetti di regolamentazione della FINMA e adeguatamente coinvolti nella pianificazione e nell’elaborazione della regolamentazione.